Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2016, il noto affaire delle modifiche alle specifiche tecniche, richieste dal comma 3 dell’art. 16 undecies del DL 179/12 introdotto con la legge di conversione del decreto legge n. 83/15, ha finalmente trovato la sua soluzione (si spera definitivamente).
Esaminando il testo dei due articoli sembra – ad una prima lettura – che, almeno per una volta il Direttore Generale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia abbia optato per una definizione ragionevole del problema, senza ricorrere alle – da molti – paventate ulteriori complicazioni (si era giunti a teorizzazioni su incredibili impronte e financo all’apposizione della famigerata marca temporale, con i conseguenti ulteriori esborsi).
Sia nel caso del deposito di documenti, originariamente cartacei (rectius analogici), sia nel caso della loro notifica a mezzo PEC, dunque non vi è alcun bisogno di macchinose attestazioni a mezzo hash o riferimenti temporali, poiché si è riconosciuto che la “collazione viruale” tra i vari files contenenti l’immagine informatica di atti e/o documenti originariamente cartacei, viene ad essere realizzata proprio dal tramite: nel primo caso (il deposito) dalla cd. “busta”, nel secondo (la notifica) dalla stessa struttura tecnica del messaggio di PEC, che – in pratica – riunisce al suo interno in unico file tutti i diversi files che desideriamo notificare ed al quale il proprio gestore dei servizi provvede ad apporre ulteriore firma digitale a chiusura dell’intero contenuto dell’invio.
In entrambi i casi l’unica novità di rilievo è quella rappresentata dalla necessità di indicare nell’attestazione (per il deposito) o nella relata (per la notifica) il nome del/i file/s che intendiamo trasmettere, seguiti dal suffisso .pdf.
Poiché per quanto attiene ai depositi l’art. 19 ter fa inoltre riferimento all’inerimento dei dati identificativi del documento informatico contenente l’attestazione, nonchè del documento cui essa si riferisce, “nel file DatiAtto.xml di cui all’art. 12, comma 1, lettera e.”, appare chiaro che i vari redattori (o modellatori) dovranno essere conseguentemente integrati, con modifiche che appaiono assolutamente “leggere” e che, in ogni caso, venendo formate in automatico dal sistema, non richiederanno alcuna ulteriore attività da parte dell’avvocato-utente.
Resta invece come incognita l’esatta portata del 5° comma dell’articolo dove si scrive “In ogni altra ipotesi, l’attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l’impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità e il riferimento temporale di cui all’art. 4 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014.”.
Riteniamo, a nostro modesto e provvisorio, parere che la ricomparsa della temutissima hash e dell’incompreso riferimento temporale, debbano valere – come norma di chiusura – innanzitutto per eventuali e futuri utilizzi telematici non ancora implementati.
Nell’immediato, tale ulteriore garanzia di immodificabilità del contenuto del/i file/s potrebbe applicarsi:
a) alle comunicazioni telematiche effettuate dalle cancellerie, in quanto esse non costituiscono né deposito, né tantomeno notifica, ai sensi della L. 53/94;
b) all’invio telematico di tale/i file/s ad un destinatario mediante un messaggio di posta elettronica ordinaria (quindi non PEC);
c) nel caso di un contratto o una scrittura privata (redatti in forma digitale) che costituiscano una transazione e nel quale si includano (quali allegati) atti processuali, originariamente cartacei (analogici);
d) nell’ipotesi di invio, al Curatore fallimentare, dell’insinuazione al passivo, che pur avvenendo per il tramite di un messaggio PEC, non mi sembra possa essere definito quale deposito e sicuramente meno che mai quale notifica ai sensi della L. 53/94.
Ipotesi A: DEPOSITO TELEMATICO.
1) con il vostro software di videoscrittura preferito, predisponete l’attestazione di conformità, che può avere anche questa forma:
ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ
Il sottoscritto Avv. [………………………] del Foro di [………………………], con la presente
ATTESTA
in virtù del combinato disposto dagli artt. 16 decies e 16 undecies, comma 3, del DL. 179/12, che la copia informatica [NOME FILE.pdf] è conforme all’originale analogico (o alla copia conforme analogica) del [DESCRIZIONE ATTO – RG N. ………………….. emesso dal Tribunale di …………………. in data …………………………] dal quale è estratta.
[Luogo e data]
Avv. [………………………]
2) Una volta completato il file nelle parti variabili, potete salvarlo (o stamparlo) in formato PDF nativo (quindi senza scansione).
3) Apponete al file .pdf, come sopra ottenuto, la vostra firma digitale.
4) Caricate nella busta telematica il file .pdf con l’attestazione di conformità e il file .pdf della copia informatica che volete depositare.
Ipotesi A: NOTIFICA PEC.
1) con il vostro software di videoscrittura preferito, predisponete la consueta relata di notifica con gli elementi richiesti dalla L. 53/94 (atr. 3 bis), alla quale aggiungerete l’attestazione di conformità della copia informatica da allegare, , che può avere anche questa forma:
Il sottoscritto Avv. [………………………] del Foro di [………………………], con la presente
ATTESTA
in virtù del combinato disposto dagli artt. 16 decies e 16 undecies, comma 3, del DL. 179/12, che la copia informatica [NOME FILE.pdf] è conforme all’originale analogico (o alla copia conforme analogica) del [DESCRIZIONE ATTO – RG N. ………………….. emesso dal Tribunale di …………………. in data …………………………] dal quale è estratta.
2) Una volta completato il file della relata nelle parti variabili, potete salvarlo (o stamparlo) in formato .pdf nativo (quindi senza scansione).
3) Apponete al file relata.pdf, come sopra ottenuto, la vostra firma digitale.
4) Allegate al messaggio PEC il file relata.pdf e il file .pdf della copia informatica che volete depositare.